STATUTO "Ciclistica SENZA FRETTA"
Allegato all'Atto Costitutivo

  


ART. 1 - Denominazione - Sede - Adesioni

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione denominata "Ciclistica SENZA FRETTA", con sede sociale in Osimo in via M. L. King 10/a.
Essa aderisce al "Gruppo dei Senza Fretta", gruppo intersocietario di libera aggregazione ciclistica, e ne adotta la maglia quale maglia sociale, condividendone appieno la filosofia di solidarietà e socializzazione sportiva.
Essa, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà inoltre aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

ART. 2 - Oggetto - Scopo - Durata
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa si propone di:
. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, comunque non competitive;
. organizzare squadre sportive per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative sia ciclistiche sia di altre discipline sportive.
Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’associazione ha durata illimitata, connessa al perpetuarsi dello scopo.

ART. 3 - Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
La qualifica di socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci
La qualifica di socio dà diritto:
. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
. a partecipare alle elezioni degli organi sociali.
I soci sono tenuti:
. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
. al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 5 - Quota associativa e contributo associativo annuale
I soci sono tenuti a versare una quota associativa all’atto dell’iscrizione ed, annualmente, un contributo associativo per il funzionamento dell’associazione e l’attuazione dei suoi scopi e programmi.
Sia la quota associativa sia il contributo associativo annuale dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - Recesso - Decadenza - Esclusione
La qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza, cioè mancato pagamento del contributo associativo annuale, per esclusione o per morte.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione e che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

ART. 7 - Fondo comune
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi associativi annuali, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, nonchè da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati. Tale bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 9 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante recapito di lettera raccomandata o a mano, contenente l'ordine del giorno il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Le assemblee sono normalmente presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente od altra persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

ART. 11 - Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:
. approva il bilancio consuntivo;
. procede alla nomina delle cariche sociali;
. delibera sulle attività per l’anno sociale e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
. approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare e da almeno un terzo degli associati. In questi ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 12 - Assemblea straordinaria
L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla revoca del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 13 - Costituzione e Deliberazioni dell’Assemblea
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:
. in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi (2/3) di tutti gli associati aventi diritto al voto;
. in seconda convocazione, indetta almeno mezz’ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento del contributo associativo annuale e non è ammessa, in nessun caso, la rappresentanza a mezzo delega.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza dei votanti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le delibere di modifiche dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione sono valide a maggioranza di almeno due terzi (2/3) di tutti gli associati aventi diritto al voto.

ART. 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre, ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati, resta in carica per tre anni. ed è rieleggibile. Ciascun componente decade dopo tre (3) assenze non giustificate ed a seguito di conforme delibera del Consiglio.
In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e rimarrà in carica per il restante periodo.
Il Consiglio elegge fra i propri membri, a votazione palese e maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnare a mano non meno di tre giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà essere telefonica ed avrà validità solo se saranno presenti tutti i membri del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
. compilare i regolamenti interni, da sottoporre all’Assemblea;
. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
. nominare i responsabili degli eventuali settori d’attività dell'Associazione;
. compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed opportune per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 15 - Presidente
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio.
E’ responsabile del funzionamento del Consiglio stesso e della correttezza degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
E’ coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario ed, in caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

ART. 16 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di cui al precedente art.13.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Ente od Associazione che persegua analoghe finalità di promozione e sviluppo dell'attività sportiva od a fini di pubblica utilità, secondo le norme vigenti.

NORMA FINALE
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti. Letto, firmato e sottoscritto per espressa approvazione dei 16 articoli e della norma finale che lo compongono.

f.to Sig.ra Donnini Anna
f.to Sig.ra Tulli Natacha Maria
f.to Sig. Pacioni Stefano
f.to Sig. Severini Giancarlo

   

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